COMITATO DI GESTIONE

 DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO

 DEL VENETO

  

                       

 

 

LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' ASSEGNATE AL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO

 

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato è disciplinato, in primo luogo, dalla legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge Quadro sul volontariato", dal D.M. 8 ottobre 1997 "Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le regioni" e dalla L.R. Veneto 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni.


Il quadro normativo si completa con la legge 7 dicembre 2000, n.383 "Associazioni di promozione sociale", la Circolare PCM del 14/10/98 sul D.M. 8/10/97, la comunicazione Turco del 20/10/2000 e per ultime le recenti leggi finanziarie che disciplinano la possibilità di destinate il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al settore del volontariato.
 

Numerose sono anche le norme di carattere fiscale connesse alle agevolazioni assegnate dal legislatore ai soggetti che a vario titolo operano nel settore del volontariato: ad esempio, la normativa sulle ONLUS (D.P.R. 917/86) e le fattispecie di esenzione connesse all'applicazione dell'Iva (D.P.R. 633/72).
 

In sintesi le norme succitate prevedono quanto segue con particolare riferimento al Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato:



DESTINAZIONE DI 1/15 DEI PROVENTI DELLE FONDAZIONI


L'art. 15 della L. 266/91 prevede la destinazione di un quindicesimo dei proventi delle Fondazioni di origine bancaria al settore del volontariato; materialmente le somme destinate transitano per i fondi speciali presso le Regioni ed i centri di servizi per poi essere messe a disposizione delle organizzazioni di volontariato.



FONDO SPECIALE PRESSO LA REGIONE


L'art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997 dispone sulla costituzione del fondo speciale presso la Regione di appartenenza e sulle modalità di Gestione affidate per l'appunto al Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volontariato.



COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE


L'art. 2 succitato dispone anche sulla composizione del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato che risulta formato da 15 membri cos' designati:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) a un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia."
 


DURATA DEL COMITATO DI GESTIONE


L'art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997 dispone anche sulla durata del Comitato di Gestione che "resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente…".
Sulla base della presente norma, si sono succedute le seguenti gestioni:


1996 - 1998 Presidente Raffaele Zanon
1998 - 2000 Presidente Raffaele Zanon
2000 - 2002 Presidente Antonio De Poli
2002 - 2004 Presidente Antonio De Poli
2004 - 2006 Presidente Silvano Spiller
2006 - 2008 Presidente Silvano Spiller

2008 - 2010 Presidente Silvano Spiller
 



GRATUITÀ DELLE CARICHE DEL COMITATO DI GESTIONE


La carica di membro del Comitato di Gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni (art. 2, D.M. 8 ottobre 1997).

 



SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE


Le modalità operative di funzionamento del Comitato di Gestione e la relativa capacità di spesa è disciplinata dall'art. 2, comma 4 del D.M. 8 ottobre 1997: "Le spese di funzionamento e di attività dei Comitati di Gestione … sono poste a carico dei Centri di Servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art.15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i Comitati di Gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il Comitato di Gestione…."



MAGGIORANZE QUALIFICATE AI SENSI DI LEGGE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PER IL REGOLAMENTO INTERNO


Art. 2, comma 5, D.M. 8 ottobre 1997: "Nel corso della prima riunione, ciascun Comitato di Gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento
ed elegge nel suo seno il Presidente.



LE ATTIVITÀ DEL COMITATO DI GESTIONE


Art. 2, comma 6, D.M. 8 ottobre 1997: "Il Comitato di Gestione”:


a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art.3. Quando i criteri prevedono che gli istituenti centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i Centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con procedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servi
zio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art.5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con procedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.



COORDINAMENTO CON LE POLITICHE REGIONALI


La L.R. Veneto 30 agosto 1993, n. 40, prevede all'art. 14 che il Comitato di Gestione operi "… sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal D.M. 8 ottobre 1997 del Ministro del tesoro, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale".



NOMINE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN SENO AL COMITATO DI GESTIONE


Il successivo art. 14-quater della L.R. Veneto 30 agosto 1993, n. 40 prevede che "Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del Comitato di Gestione del fondo speciale
costituito presso la Regione. La Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato.
 


REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE


Altre norme relativamente al funzionamento, alle votazioni e alle competenze specifiche del Presidente e del Segretario sono fissate dal regolamento interno del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato.