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COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DEL VENETO |
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Regolamento Comitato di Gestione
del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Veneto (approvato con
Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 21/03/2006, sostituisce il precedente
Regolamento di cui alla del. n. 5 del 16/2/2004)
COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO NELLA REGIONE
VENETO
REGOLAMENTO
Art. 1
ISTITUZIONE
1.1 È istituito, ai sensi dell’art. 15 della L. 11 agosto 1991 n. 266, e dal
D.M. 8.10.1997, nonché della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, siccome
modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18 gennaio 1997 n. 1, il Comitato
di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la regione Veneto, che
d’ora in poi sarà chiamato Comitato.
1.2 Il Comitato ha sede in Vicenza - Contrà del Monte, 13 – 36100 Vicenza.
Art. 2
FINALITÀ
2.1 Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. 8.10.1997 - art. 2 -
comma 6 - e dalle norme emanate in materia di cui all’articolo precedente,
nell’intento di sostenere e valorizzare il volontariato e promuovere le
espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale.
2.2 In particolare, il Comitato:
a) - provvede ad individuare e rendere pubblici i criteri per la istituzione dei
Centri di Servizio di cui all’art. 15 della L. 11.08.1991, n. 266;
b) - riceve le istanze per la istituzione dei Centri di Servizio e istituisce i
Centri di Servizio;
c) - istituisce l’elenco regionale dei Centri di Servizio, denominato “Elenco
Regionale dei Centri di Servizi” e lo pubblicizza: in tale contesto, provvede
altresì a pubblicizzare i compiti e l’eventuale specializzazione di ciascun
Centro ed i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) - nomina un membro degli Organi deliberativi e un membro degli Organi di
controllo dei Centri di Servizio, su indicazione degli Enti di cui all’art. 1 -
comma 1- del D.M. 8 ottobre 1997, tra persone di comprovata capacità in campo
amministrativo e di controllo, in grado di favorire, con il sicuro apporto della
loro professionalità, l’attività del Centro di Servizio.
Anche i predetti membri devono possedere i requisiti di onorabilità e di assenza
di potenziali conflitti di interesse previsti dalle vigenti disposizioni di
legge;
e) - ripartisce annualmente fra i Centri di Servizio istituiti nel territorio
regionale, le somme scritturate nel Fondo Speciale regionale denominato “Fondo
di cui alla legge n. 266 del 1991” e relative ai periodi presi in considerazione
per la nomina dei propri componenti;
f) - definisce per i Centri di Servizio destinatari di fondi ex lege 266/1991 -
art. 15 - le modalità e gli obblighi di trasmissione di dati e notizie sullo
stato di attuazione dei programmi di sostegno di particolari progetti presentati
dalle Associazioni e dalle Organizzazioni di Volontariato della propria zona,
riguardanti la realizzazione di interventi di sviluppo del volontariato,
ancorché ovunque sviluppati, ed esercita una attività di controllo sugli
interventi effettuati e sugli impegni di sostegno assunti e non ancora
effettuati;
g) - riceve i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi dei Centri di
Servizio, e ne verifica la regolarità e a conformità ai rispettivi regolamenti e
alle direttive emanate dal Comitato;
h) - verifica il permanere dei requisiti di iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato del soggetto cui sia affidata la gestione del Centro di servizio;
i) - accerta l’effettivo svolgimento della attività di ciascun Centro di
Servizio nell’interesse delle Organizzazioni di volontariato;
l) - cancella, con provvedimento motivato, dall’elenco regionale indicato nella
precedente lettera c) i Centri di Servizio, nel caso:
1) se istituiti secondo le modalità indicate all’art. 3 - comma 3 - lettera a)
del D.M. Ministero del Tesoro dell’8.10.1997, che l’Associazione proponente sia
stata definitivamente cancellata dal Registro istituito dall’art. 6 della Legge
266/91
2) venga accertato, con la procedura di cui all’art. 6 - comma 5 e 6 della Legge
266/91, il venir meno dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle
Organizzazioni di Volontariato
3) appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in
relazione ai Centri di Servizio esistenti
4) di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti
5) di inadempienze o irregolarità di gestione
m) dispone lo scioglimento del Consiglio Direttivo che gestisce il Centro di
Servizio cancellato ai sensi dell’art. 2 lettera L e nomina un Commissario
Straordinario che opererà secondo le direttive determinate dal Comitato di
Gestione.
2.3 Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norme nazionali o
regionali, il Comitato gode della più ampia autonomia decisionale.
Art. 3
ORDINAMENTO
3.1 Sono organi del Comitato:
1. Presidente
2. Vice Presidenti
3.2 Il Comitato è composto da quindici membri, dei quali:
- n. l in rappresentanza della Regione competente, designato secondo le
previsioni delle disposizioni regionali in materia
- n. 4 in rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato, iscritte nel
registro regionale, nominati dalla Giunta Regionale su designazione della
Conferenza regionale del Volontariato di cui all’art. 7 della L.R. 30 agosto
1993 n. 40
- n. 1 nominato dal Ministero per gli Affari Sociali
- n. 7 nominati dagli Enti di cui all’art. 1 - comma 1 - del D.M. 8 ottobre
1997, secondo le modalità di cui all’art. 2 - comma 7 - dello stesso D.M.
- n. 1 nominato dall’A.C.R.I. secondo le modalità di cui all’art.2 - comma 8 -
del D.M. 8 ottobre 1997
- n. 1 in rappresentanza degli Enti Locali della Regione, nominato secondo
previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3.3 Il Comitato resta in carica per un biennio ed il mandato decorre dal giorno
successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente ( D.M.
8.10.1997 art. 2 - comma 3).
3.4 In caso di inerzia degli Enti titolari del potere di nomina, il Comitato può
operare legittimamente, senza soluzione di continuità, allorché intervenga la
nomina della maggioranza dei componenti previsti dal Regolamento, entro la data
di entrata in carica del nuovo Comitato (Circolare Dipartimento Affari Sociali
7228 del 14 ott.1998).
3.5 Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
3.6 Su proposta del Presidente, nomina i Vice Presidenti tra i membri del
Comitato rispettivamente nominati dagli Enti di cui all’art. l -comma 1 - del
D.M. 8.10.1997 e dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza
Regionale del Volontariato di cui all’art. 7 della L.R. 30 agosto 1993 n. 40.
3.7 Il Comitato nomina su indicazione del Presidente un Segretario anche al di
fuori dei propri componenti, e ne determina i compiti. Può istituire commissioni
consultive e nominare consulenti esterni su materie specifiche e dotarsi di una
segreteria con personale per tutte le attività istituzionali previste.
3.8 In caso di vacanza di un componente il Comitato, il Presidente provvede a
chiedere al soggetto competente alla nomina, la tempestiva sostituzione. Il
componente così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del
Comitato di Gestione.
3.9 Decade dalla carica di componente il Comitato, chi, senza giustificato
motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è
dichiarata dallo stesso Comitato.
3.10 I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o da chi lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, e sono firmati dal Presidente
e dal Segretario.
3.11 Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute ed appositamente documentate, sia per la partecipazione
alle riunioni che per l’espletamento, in forma singola o collegiale,
dell’attività del Comitato.
3.12 Ai componenti il Comitato viene data copertura per i rischi inerenti le
loro attività stipulando contratto assicurativo con polizza multirischi.
3.13 Il Comitato farà fronte alle spese necessarie per il buon funzionamento del
Comitato o a quelle connesse alle proprie finalità istituzionali, nonché alle
spese relative ai rimborsi, facendo ricorso alle somme confluite nel Fondo
speciale regionale. Le spese sostenute verranno imputate alla contabilità dei
singoli Centri di Servizio, sulla base di una attribuzione proporzionale alla
ripartizione annuale tra i singoli Centri delle somme scritturate nel Fondo
Speciale regionale. I giustificativi delle spese sostenute dal Comitato sono
trattenuti dalla Segreteria del Comitato e resi disponibili per le eventuali
verifiche degli organi dì controllo del Centro di Servizio cui viene imputata la
spesa.
3.14 Ai fini del precedente comma è necessario che i Centri di Servizio
prevedano e vincolino un importo non superiore al dieci per cento delle entrate
derivanti dai trasferimenti dal Fondo Regionale.
3.15 Detti importi verranno trasferiti in apposito conto aperto presso una banca
scelta dal Comitato.
3.16 Alla relativa movimentazione provvederà il Comitato nella propria autonomia
e sotto la propria responsabilità, redigendo a tal fine una “prima nota” che
verrà messa a disposizione annualmente agli organi di controllo dei Centri di
Servizio.
3.17 Gli interessi bancari eventualmente maturati andranno a decurtazione delle
somme da accantonare e da trasferire per le spese di funzionamento del Comitato
da parte dei singoli Centri di Servizio.
3.18 È vietato il ricorso al credito bancario per la copertura di eventuali
esigenze di cassa.
Art.4
PRESIDENTE
4.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato ed assicura
l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal medesimo.
4.2 Inoltre:
1 - convoca e presiede il Comitato predisponendo l’ordine del giorno delle
riunioni;
2 - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento e gestionale con altre
istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni e strutture di
volontariato;
3 - cura i rapporti tra il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per il
volontariato e gli Enti Gestori, i Consigli Direttivi, e gli Organi di Controllo
dei Centri di Servizio istituiti ai sensi dell’art.3 del D.M. 8.10.1997;
4 - assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri
del Comitato quando l’urgenza sia tale da non permettere la tempestiva
convocazione, informandone il Comitato stesso alla prima riunione, che
provvederà alla ratifica.
5 - Almeno due mesi prima della fine del mandato, il Presidente si attiva
affinché gli enti competenti provvedano alla nomina dei nuovi membri del
Comitato; il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vicepresidente anziano,
accertata l’intervenuta nomina della maggioranza dei membri, convoca il Comitato
nella sua nuova composizione.
Art. 5
SEGRETARIO
5.1 Il Segretario è nominato dal Comitato su indicazione del Presidente anche al
di fuori dei componenti il Comitato stesso.
5.2 Egli deve essere in possesso di elevata e comprovata professionalità e
requisiti tali da consentirgli di interpretare e di realizzare in modo ampio le
finalità del Comitato.
5.3 In particolare il Segretario:
• partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione con solo funzioni di
assistenza e consulenza amministrativa e può partecipare alle riunioni delle
eventuali commissioni consultive;
• cura, su direttive del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni e
si occupa della tenuta degli stessi, nonché della relativa documentazione;
• assiste inoltre il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
5.4 Nell’attività amministrativa e di esecuzione delle delibere del Comitato,
nonché nell’esercizio dei compiti a lui normalmente demandati, il Segretario può
avvalersi di personale e di strumenti messi a disposizione dal Comitato stesso.
Art. 6
FUNZIONAMENTO
6.1 Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la
necessità, ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata entrambi i
Vicepresidenti o almeno quattro componenti del Comitato, o il rappresentante
della Regione in seno al Comitato stesso o gli Enti gestori di almeno tre Centri
di Servizio, ma, comunque, con periodicità almeno bimestrale.
6.2 Per affrontare tematiche ritenute di particolare rilevanza e complessità il
Comitato può invitare alle riunioni consulenti ed esperti.
6.3 La convocazione del Comitato avviene tramite comunicazione scritta o a mezzo
telefax o tramite posta elettronica inviata almeno sette giorni prima della data
fissata per la riunione.
6.4 In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con mezzo telegrafico o a
mezzo telefax o tramite posta elettronica almeno quarantotto ore prima dell’ ora
fissata per la riunione.
6.5 Il Comitato è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei
suoi componenti e delibera validamente.
a) a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti :
1) per la nomina del suo Presidente
2) per l’approvazione e la modificazione del suo regolamento interno
3) per la iscrizione e la cancellazione dall’elenco regionale dei Centri di
Servizio
b) a maggioranza dei suoi componenti:
1) per l’istituzione dell’Elenco Regionale dei Centri di Servizio
2) per la nomina dei propri rappresentanti negli Organi deliberativi e di
controllo dei Centri di Servizio
3) per l’approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi dei
Centri di Servizio
c) a maggioranza dei presenti:
per tutte le altre deliberazioni non espressamente regolamentate da norme
nazionali e regionali.
6.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.7 Il Comitato delibera validamente sempre con voto palese e per alzata di
mano, salvo il caso in cui un componente faccia specifica richiesta di voto
segreto oppure quando si tratti di questioni riguardanti persone.
6.8 Alle riunioni del Comitato partecipano con voto consultivo, i sei
rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nel
registro regionale e nominati dalla Conferenza regionale del volontariato, per
la trattazione dei seguenti argomenti:
a) costituzione dei Centri di Servizio
b) ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all’art. 14
bis della L.R. 18.01.1995 n. 1
La partecipazione alle riunioni del Comitato di detti rappresentanti può essere
inoltre richiesta dallo stesso Comitato in tutti i casi in cui quest’ultimo lo
ritenga opportuno. Detta partecipazione è resa a titolo gratuito, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate ed il
rimborso sarà a carico del Comitato di Gestione.
6.9 Per affrontare problematiche particolari o per sostenere momenti formativi
ed informativi, il Comitato può convocare i propri rappresentanti negli Organi
deliberanti e negli Organi di controllo dei Centri di Servizio.
6.10 Il Comitato può delegare specifiche attività istruttorie a componenti dello
stesso.
6.11 Il Comitato può inoltre a tal fine istituire gruppi di lavoro temporanei o
permanenti e organizzare occasioni di studio volti alla conoscenza delle
problematiche che attengono alle proprie competenze.
6.12 Nello svolgimento della propria attività, il Comitato adotta il criterio
della trasparenza amministrativa, anche nel rispetto della normativa vigente, e
della pubblicizzazione delle decisioni assunte.
Art. 7
CRITERI PER L’ISTITUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO
7.1 Il Comitato di gestione, in armonia con le disposizioni emanate dalla
Regione Veneto, fissa:
a) i criteri per l’istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato;
b) la durata della gestione dei Centri di Servizio per il Volontariato in anni
sei;
c) i criteri per la ripartizione delle somme di cui al Fondo Speciale ex Lege
266/1991 e ne pubblicizza i contenuti.
7.2 Nella definizione dei suddetti criteri, il Comitato stabilisce:
- i termini, le modalità e la documentazione necessaria per la presentazione
delle domande per l’istituzione dei Centri di Servizio;
- i criteri e le priorità da adottare per la valutazione delle istanze;
- le procedure e le forme per la istituzione e la revoca dei Centri di Servizio;
- i criteri per la nomina degli Organi Direttivi e di Controllo dei Centri di
Servizio e per il loro rinnovo;
- i criteri per il riparto annuale tra i Centri di Servizio delle somme
scritturate nel Fondo speciale regionale;
- le modalità per la rendicontazione da parte dei Centri di Servizio, nonché le
forme e i criteri per i controlli e le verifiche e quant’altro previsto dalla
normativa in materia.
Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO
8.1 Il presente Regolamento é istituito in applicazione dell’art. 2 - comma 5 -
del citato D.M. 8 ottobre 1997 e sostituisce ed annulla il precedente
Regolamento approvato dal Comitato di Gestione con propria deliberazione n. 5
del 16/2/2004.
8.2 Per quanto non specificatamente trattato si fa riferimento alle norme di
legge ministeriali e regionali in materia.